mercoledì 24 giugno 2009

Reddito minimo garantito - info importanti

Nella seduta del 4 marzo 2009 il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge "Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito per disoccupati, inoccupati e precari" (legge regionale 20 marzo 2009, n.4, pubblicata sul BURL n.12 del 28 marzo 2009). Il provvedimento, primo in Italia ed avente carattere sperimentale, prevede l'erogazione di una somma di denaro non superiore a 7.000,00 euro l'anno (pari a circa 580 euro mensili), che i singoli comuni hanno la possibilità di integrare con la previsione di una serie di prestazioni indirette, volte a garantire la circolazione gratuita sui mezzi pubblici locali e la gratuità dei libri di testo scolastici, a favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo e a contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi. Sempre gli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili, potranno prevedere l'erogazione di contributi per ridurre il canone di locazione.

Il regolamento attuativo della legge e la delibera sui criteri per la formazione delle graduatorie, varati il 29 maggio scorso, saranno pubblicati sul BURL il prossimo 27 giugno. Le beneficiarie ed i beneficiari che possono presentare la domanda di accesso alle prestazioni sono, per quest'anno, le disoccupate ed i disoccupati, tra i 30 ed i 44 anni, in possesso dei seguenti requisiti: residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda; iscrizione ai Centri per l'impiego; reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro. Sono attribuiti punteggi ulteriori per i carichi familiari, per i disabili, per i soggetti in emergenza abitativa e per i disoccupati di lungo periodo con oltre 24 mesi di iscrizione ai Centri per l'Impiego.

Per informazioni sulla legge regionale per il reddito minimo garantito per disoccupati, inoccupati e precari tra i 30 ed i 44 anni iscritti ai Centri per l'Impiego chiama il numero verde 800012283.


Scheda esplicativa della legge

Copertura finanziaria della legge:
  • 20 milioni di euro per il 2009
  • 20 milioni di euro per il biennio 2010-11
Per il 2009 la cifra è stata raddoppiata e nel mese di luglio, in fase di assestamento di bilancio, sarà possibile valutare la possibilità di un ulteriore stanziamento.

Le province e i comuni, nei limiti dei propri bilanci, possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito minimo garantito nell'ambito dei territori di loro competenza.

Beneficiari
  • soggetti del tutto privi di occupazione, siano essi inoccupati perché alla ricerca di prima occupazione, ovvero disoccupati.
  • lavoratori precariamente occupati, individuati in coloro che, utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale, non hanno comunque superato la soglia di reddito prevista per la cancellazione dalle liste di disoccupazione.
  • lavoratori temporaneamente privi di retribuzione, perché costretti da gravi motivi di salute e familiari a usufruire di periodi di aspettativa non retribuita.
Requisiti richiesti:
  • residenza nella regione da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda.
  • iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'Impiego.
  • reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente.
  • non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.
  • i soggetti beneficiari saranno individuati ogni anno e soltanto questi potranno accedere al beneficio tramite una graduatoria.
Modalità di accesso alle prestazioni:
le domande dovranno essere inoltrate annualmente al Comune capofila del distretto sociosanitario a cui appartiene il Comune di residenza (i singoli municipi per il territorio di Roma) del soggetto interessato. Le domande pervenute saranno poi trasmesse ai Centri per l'Impiego competenti per territorio.

Sono previste sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere, nonché la decadenza dalle prestazioni qualora il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o a tempo determinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma. Inoltre la decadenza è prevista nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal Centro per l'Impiego territorialmente competente, ma non nell'ipotesi di non congruità della proposta. Vale a dire: i benefici non decadono se il soggetto non accetta una proposta che non tiene conto del salario precedentemente percepito, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e delle competenze formali e informali certificate dal Centro per l'Impiego.

Di seguito si allega tutta la documentazione utile ad avere un panorama completo dell'iniziativa; all'interno di questa documentazione, è presente anche il "Regolamento" e il documento che fissa i criteri di valutazioe delle domande. Questi ultimi documenti saranno efficaci solo dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (prevista per il 27 giugno). La presentazione delle domande è pertanto rimandata alla completa definizione di tutti gli atti formali che accompagnano il provvedimento.
ALLEGATI:

Tutti i documenti sono consultabili e scaricabili su: www.portalavoro.regione.lazio.it

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